Imposta di soggiorno - Stintino

Il servizio permette ai gestori delle strutture ricettive di registrarsi alla piattaforma e di presentare la dichiarazione/comunicazione periodica dei pernottamenti.

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A chi è rivolto

Presupposto dell’imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e all’aria aperta situate nel territorio del Comune di Stintino.

Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo. 

Rientrano tra le strutture ricettive extra alberghiere, in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della  gioventù, domo (affittacamere), case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, boat and  breakfast, agriturismi, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con  finalità turistiche ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998, immobili o stanze  oggetto di locazione brevi di cui all’articolo 4 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Rientrano tra le strutture ricettive all’aria aperta, in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento. Le aree di sosta in oggetto sono individuate con apposita deliberazione di Giunta.

L’imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativi.

Come fare

L'imposta di soggiorno è gestita tramite il portale I.D.S. SICR@WEB Le strutture ricettive devono compilare il modulo ''Modello di registrazione e verifica struttura ricettiva'' disponibile sul link seguente https://stintino.comune-online.it, trasmetterlo alla email: info@comune.stintino.ss.it oppure consegnare il cartaceo all'ufficio protocollo del Comune. Quest'adempimento riguarderà le strutture che non hanno mai presentato richiesta di iscrizione, rimarranno valide le dichiarazioni presentate nel corso del 2018. Si procede all'iscrizione, con le procedure indicate nella Guida all'utilizzo del portale. Rimborsi e compensazione. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Stintino almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro venti.

Cosa serve

Il servizio permette ai gestori delle strutture ricettive di registrarsi alla piattaforma e di presentare la dichiarazione/comunicazione periodica dei pernottamenti.

In base ai dati inseriti il servizio proporrà un calcolo d'imposta da versare al Comune.

I gestori delle strutture per almeno cinque anni dovranno conservare copia delle ricevute rilasciate ai soggiornanti, delle dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, dei riversamenti effettuati nonché di ogni altro documento riguardante la gestione dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Stintino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il 16° giorno dalla chiusura del bimestre successivo a quello in cui sono avvenuti i pernottamenti, con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario a mezzo versamento sul c/c bancario IBAN IT67K0101565550000000010001 intestato al Comune di Stintino - Servizio Tesoreria, presso Banco di Sardegna S.p.a..

Il gestore della struttura ricettiva ha facoltà di trattenere su ogni riversamento eseguito a favore del Comune di Stintino fino ad un massimo del 5% dell'imposta lorda riscossa direttamente, a titolo di parziale rimborso delle spese gestionali connesse alle attività di riscossione e rendicontazione svolte per conto dell'Amministrazione comunale in veste di agente contabile nonché delle spese sostenute per le commissioni bancarie di incasso.

Cosa si ottiene

Sistema di gestione dell'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive.

Tempi e scadenze

I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE di cui all’articolo 2 del presente Regolamento sono tenuti a:

  • informare i propri ospiti, in appositi spazi, dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
  • richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare relativa ricevuta;
  • a comunicare il numero di coloro che hanno pernottato e il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. “La comunicazione verrà effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche” La comunicazione su supporto cartaceo ha carattere eccezionale, deve essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile.
  • presentare la dichiarazione dalla quale risulti il numero di pernottamenti, distinti tra imponibili ed esenti, ed a riversare contestualmente l’imposta con le modalità di cui all’articolo 7 - eventualmente diminuita della percentuale di cui al comma 2 del medesimo articolo - con le seguenti scadenze:
    • entro il 16 di marzo per le riscossioni relativa al primo bimestre;
    • entro il 16 maggio per le riscossioni del secondo bimestre
    • entro il 16 luglio per le riscossioni relative al terzo bimestre
    • entro il 16 settembre per le riscossioni relative al quarto bimestre
    • entro il 16 novembre per le riscossioni relative al quinto bimestre
    • entro il 16 gennaio dell’anno successivo per le riscossioni relative al sesto bimestre
  • a presentare altresì, quali Responsabili della Riscossione dell’Imposta di Soggiorno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una “Dichiarazione Annuale” cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione deve essere presentata anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.
  • a conservare per almeno cinque anni copia delle ricevute rilasciate ai soggiornanti, delle dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, dei riversamenti effettuati nonché di ogni altro documento riguardante la gestione dell’imposta.
  • acquisire in concomitanza con l’inizio dell’attività le credenziali per l’effettuazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno sul portale telematico messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

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Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Il regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Stintino, ai sensi dell’art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.

Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 29/02/2024

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