Preso atto che con la Legge Regionale n. 11 del 29.04.2025 si è proceduto alla Modifica dell’art. 7 bis Legge Regionale n. 5 del 18.01.2019.
Richiamato l’art. 1 comma 2 si comunica che per l'anno 2025, la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della “Indennità
regionale fibromialgia (IRF)" avviene secondo le linee di indirizzo allegate alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2023, n. 10/39
(Linee di indirizzo 2023/2024 per la concessione di un sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia"(IRF). Modifiche alla
deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 28.2.2023 e alle Linee di indirizzo).
Pertanto il contributo denominato “Indennità Fibromialgia (IRF)” mantiene il carattere di sostegno economico una tantum a fondo perduto ed i
beneficiari non sono quindi tenuti alla presentazione delle pezze giustificative per l’anno 2025.